Spazio Impresa

PMI - Piccole e medie imprese

In conformità con le disposizioni dell’Unione Europea sono definite PMI, le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che:
a) hanno meno di 250 addetti
oppure
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, o un totale di bilancio (cioè totale di attivo patrimoniale) annuo non superiore a 43 milioni di Euro

La nuova definizione di PMI è entrata in vigore il 1° Gennaio 2005 e si applica a tutte le politiche, programmi e misure posti in essere dalla Commissione diretti alle PMI

La PMI che desidera accedere al fondo, deve indicare se è autonoma, collegata o associata. È autonoma se non è né associata né collegata. Sono collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

l’impresa in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria

l’impresa in cui un’altra dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria

l’impresa su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausula statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausule

le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Le imprese sono definite associate quando un’impresa detiene da sola oppure insieme ad una o più collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra. Nel caso non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese.

Non trova applicazione il limite del 25% quando le categorie di investitori sono:

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio, che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito, da tali persone o gruppi di persone, in una stessa impresa non superi € 1.250.000

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale

università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro

enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a € 10.000.000 e meno di 5000 abitanti

 REQUISITI PMI

 Ai fini dell’ammissione al Fondo, le imprese devono risultare “economicamente e finanziariamente sane” sulle quali cioè si possa accertare, valutandone la consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali viene richiesto l’intervento del Fondo.

I criteri di valutazione  variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria (contabilità semplificata o ordinaria). La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (modello di scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”, con il conseguente inserimento dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).

La normativa del Fondo prevede l’abilitazione delle stesse banche, che fanno richiesta di garanzia, a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie nei seguenti casi:

Per i finanziamenti a medio-lungo termine o per le altre operazioni di importo ridotto (fino a € 100.000) se il finanziamento non è assistito da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative) e se l’impresa beneficiaria presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni, è prevista la possibilità che la banca certifichi direttamente il merito di credito dell’impresa trasmettendo all’ente gestore, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere delle condizioni sopra menzionate.